PERCHÉ AFFIDARE LA SELEZIONE DEL PERSONALE AGLI PSICOLOGI (parte prima)

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Il 28 maggio 2003 il Tribunale di Milano emette la prima sentenza in Italia di esercizio abusivo della professione di psicologo del lavoro.
Un articolo pubblicato in 3 parti sui risvolti della legge 56/89. Ogni mese verrà affrontato in modo approfondito un aspetto relativo alla valutazione delle caratteristiche psicologiche: la legge e le pene, le competenze, la prassi.

 

La legge
Il 28 maggio 2003 il Tribunale di Milano emette una sentenza di condanna nei confronti di Alessandro Platè.
Alessandrò Platè, non psicologo, esercita attività di valutazione del potenziale individuale, con diagnosi di variabili psicologiche, in ambito lavorativo.

http://www.ordsicologier.it/articoli.php?id=21

È la prima sentenza in Italia di condanna per il reato di esercizio abusivo della professione di psicologo.

Rappresenta un significativo risultato in un’ottica di tutela del cittadino. Troppe volte le persone sono sottoposte a procedure di valutazione delle loro caratteristiche psicologiche da professionisti inadeguati.
La legge 56/89 di ordinamento della professione di psicologo esige che la diagnosi psicologica, in qualunque campo esercitata, è di competenza esclusiva dello psicologo abilitato.
A corrolario di questa legge la tutela e il rispetto dei diritti del cittadino si esplicano in:

Costituzione della Repubblica Italiana
Principi Fondamentali

Art. 1
L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nellle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solodarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, di lingua di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti il lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Rapporti Economici
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art.41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Codice deontologico degli psicologi italiani
Art.3 comma 3
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che nell’esercizio professionale può intervenire significativamente nella vita degli altri:

  • Deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari, e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza
  • Non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale

Art. 4 comma 1
Nell’esercizio della professione lo psicologo:

  • rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione, e aal’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni;
  • ne rispetta opinioni e credenze; astenendosi dall’imporre  il suo sistema di valori;
  • non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Art.4 comma 2 e 3
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interessi tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera egli deve esplicitare alle parti con chiarezza i termini delle proprie responsabilità e i vincoli cui è professionalmente tenuto.

Art. 6 comma 1

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale e il ripsetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.

Art. 7
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo:

  • valuta attentamente, anche in relazione al contesto, al grado di validità e di attendibilità  di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte;
  • espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative,
  • ed esplicita i limiti dei risultati

Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulle conoscenze professionali dirette ovvero su una documentazione adeguata e attendibile.

Art. 19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione e non avvalla decisioni contrarie a tali principi.

Art. 24 comma 1 e 2
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo,  all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate, e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

Art. 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del andato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Art. 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento

Statuto dei lavoratori
Art.4
E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.


Art 8

E’ fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché
su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.

Art 15
E’ nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

  1. subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
  2. licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua  affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.


Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Art.23
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. Ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che rassicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.


Riferimenti bibliografici
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Statuto dei lavoratori
Codice deontologico degli psicologi italiani
Costituzione della Repubblica Italiana
Sentenza Alessandro Platè
Una sentenza esemplare e significativa di Marco Depolo
La deontologia per gli psicologi di Fulvio Frati


Le pene
La sentenza del 28 maggio 2003 pronunciata dal Tribunale di Milano ha sancito per il consulente non iscritto all’Ordine degli Psicologi la pena detentiva, il pagamento delle spese processuali, il risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili.
È opportuno ricordare che potrebbero configurarsi casi di concorso del committente in questi reati o nella responsabilità per danni cagionati a terzi. Questo può avvenire quando all’atto del conferimento del mandato il datore di lavoro non si accerti del possesso dei requisiti minimi per l’esercizio della professione ovvero l’iscrizione all’albo degli psicologi.


Riferimenti bibliografici
La psicologia del lavoro agli psicologi di Emanuele Morozzo della Rocca

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