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Considerazioni sulle nuove normative istituzionali in tema di accessibilità dei siti web della pubblica amministrazione.
Negli ultimi
tempi il tema dell'accessibilità dei siti web sta assumendo particolare
rilevanza, grazie anche alle recenti normative europee ed italiane, che
promuovono il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della
pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle
persone disabili.
Mi riferisco, in particolare, alla legge 4 del 9 Gennaio 2004
"Disposizione per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici", altrimenti nota come Legge Stanca, dal nome del
Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie. La Legge è costituita da 12
articoli fra i quali troviamo una definizione di accessibilità:
Articolo 2
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
- a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme
e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare
servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche
da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie
assistive o configurazioni particolari;
- b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche,
hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o
riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e
ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Per precisare
meglio il concetto di accessibilità è utile fare riferimento ad una nota
frase di Tim Berners-Lee (l'inventore dl World Wide Web e direttore del World Wide Web Consortium):
"La potenza del web risiede nella sua universalità. Garantirne l'accesso
a chiunque, indipendentemente dalla sua disabilità, ne costiuisce un
aspetto essenziale."
Una strada
percorribile è certamente quella della creazione di diverse versioni fruibili
di un sito. Chi sceglie questo approccio spesso propone una versione grafica,
una versione ad "alta visibilità" ed una versione testuale del sito. Benché
questa filosofia di sviluppo sia in linea di principio valida, ritengo che
sia preferibile optare per una soluzione diversa, più in linea con la
filosofia di Tim Berners-Lee. Come spiega Emanuele Calò nella rivista
OPENSOURCE (n. 11) un sito deve avere un'unica versione, accessibile a tutti,
disabili e non. L'accesso al web deve essere universale, quindi, occorre
tener conto non solo dei disabili, ma anche di anziani, ipovedenti, persone
che utilizzano dispositivi alternativi ai comuni browser (palmari, cellulari,
tecnologie assistive, ecc.). Certo, creare versioni diverse è forse la via
più facile perché non obbliga lo sviluppatore a strutturare i contenuti in
modo rigoroso rispettando i vincoli tecnici che regolano l'accessibilità e
conservando nel medesimo tempo la ricchezza espressiva della grafica.
Tuttavia, mi sembra un po' discriminante fare versioni di un sito dedicate
espressamente ai disabili. Inoltre, come già sottolineato in precedenza, in
questo modo non si tiene conto degli utenti che utilizzano dispositivi
alternativi ai browser per calcolatore, meno potenti di questi ultimi, ma in
grado di leggere perfettamente una grafica ben strutturata.
In conclusione,
gli strumenti ed i metodi a disposizione dello sviluppatore web sono più che
sufficienti per creare siti altamente accessibili (almeno da un punto di
vista tecnico) senza sacrificare troppo la creatività e la potenza espressiva
della grafica. I limiti reali sono da ricercare nella cattiva "educazione
professionale" dello sviluppatore, che spesso usa in modo inconsapevole gli
strumenti a sua disposizione, facendo troppo affidamento sui tools di
sviluppo che nascondono la logica della programmazione dietro interfacce
semplici e gradevoli.
Oltre agli
aspetti tecnici, l'accessibilità coinvolge aspetti di significato che
chiamano necessariamente in causa l'ergonomo, o, come viene
esplicitato nello "STUDIO SULLE LINEE GUIDA RECANTI I REQUISITI TECNICI E I
DIVERSI LIVELLI PER L’ACCESSIBILITÀ E LE METODOLOGIE TECNICHE PER LA
VERIFICA DELL’ACCESSIBILITÀ (legge 4 del 2004, art. 11 comma a e b)"
prodotto dal CNIPA
(11 Maggio 2004), l'esperto di fattori umani. In questo
documento (correlato alla Legge Stanca), che specifica le modalità di
valutazione dell'accessibilità, si precisa come occorra affiancare alla
verifica tecnica anche una verifica soggettiva, che si articola in 11
fattori:
-
Percezione
- Comprensibilità
- Consistenza
- Salvaguardia della salute
- Sicurezza
- Trasparenza
- Apprendibilità
- Aiuto e documentazione
- Tolleranza agli errori
- Gradevolezza
- Flessibilità
Approfondirò
successivamente questi aspetti in attesa di maggiori chiarimenti da parte del
Ministero. Intanto, mi sembra di poter dire che si sia aperto un campo di
applicazione in cui gli esperti di ergonomia potranno dare un contributo
fondamentale per definire l'accessibilità e valutarla empiricamente caso per
caso.
Massimo
Tagliavini
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